Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate (Art. 15 bis D.lgs. 33/2013)
le società a controllo pubblico pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
Ai sensi del disposto di cui all'art. 42 comma 1 del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 questo ente si adeguerà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto alle disposizioni di cui al citato art. 15, ovvero a decorrere dal 22 dicembre 2016.