Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate (Art. 15 bis D.lgs. 33/2013)
le società a controllo pubblico pubblicano, entro trenta giorni
dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro
cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione,
la ragione dell'incarico e la durata;
b) il
curriculum vitae;
c) i
compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di
collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo
di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di
partecipanti alla procedura.
Ai sensi del
disposto di cui all'art. 42 comma 1 del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97
questo ente si adeguerà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto alle disposizioni di cui al citato art. 15, ovvero a decorrere dal 22
dicembre 2016.