Benvenuto nel portale dell' Azienda Speciale Consortile 'Ovest Solidale' - Ambito Territoriale n.2 Brescia Ovest

clicca per ritornare alla modalità grafica

clicca per un aiuto alla navigazione per consultare l'elenco completo delle access key

Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) - Distretto Brescia Ovest - Piano di Zona

Azienda Speciale Consortile | Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) - Distretto Brescia Ovest - Piano di Zona

Unità di offerta sociali

 


In Lombardia, la risposta ai bisogni di assistenza delle persone e delle famiglie è fornita da un sistema integrato di servizi, di prestazioni, anche di sostegno economico, e di strutture territoriali, domiciliari, diurne e residenziali, nel rispetto del principio della libertà di scelta.

Le unità d’offerta operano nell’ambito della programmazione regionale e locale e nel rispetto di regole che definiscono i requisiti per il loro esercizio.

 

 

PRIMA INFANZIA

  • Asilo Nido
  • Micro Nido
  • Centro Prima Infanzia
  • Nido Famiglia

MINORI

  • Centro Ricreativo Diurno
  • Centro di Aggregazione Giovanile
  • Comunità Educativa
  • Comunità Familiare
  • Alloggio per l'Autonomia
  • Comunità Educativa Diurna
  • Centro Educativo Diurno
  • Comunità Educativa Genitore Figli
  • Alloggio per Autonomia di Tipo Educativo
  • Alloggio per l’Autonomia Genitore Figli
  • Servizi educativi diurni

PERSONE CON DISABILITA’

  • Comunità Alloggio
  • Centro Socio Educativo (CSE)
  • Servizio di Formazione all’Autonomia per persone disabili

ANZIANI

  • Centro Diurno
  • Alloggio Protetto per Anziani
  • Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.)

La legge contempla la possibilità che soggetti pubblici e privati possano svolgere attività sociali mediante l'attivazione di servizi a carattere sperimentale, purché ciò avvenga nel rispetto delle normative in vigore.

 

 



Comunicazione Preventiva per l’Esercizio

 

COS'E

 

La Comunicazione Preventiva per l’Esercizio (di seguito CPE) delle unità d’offerta sociale è introdotta dall’articolo 15 comma 1 della legge regionale 3/08.
 

La CPE è quindi l’atto indispensabile per l’esercizio della unità d’offerta che, contestualmente, avvia l’attività di controllo e vigilanza.
La CPE abilita l’Ente gestore ad intraprendere da subito l’attività dell’unità d’offerta, comporta altresì una responsabilità diretta ed esclusiva del gestore della medesima unità d’offerta, oltre che le inevitabili conseguenze sul piano amministrativo.


QUANDO VIENE UTILIZZATA

La CPE viene utilizzata nei seguenti casi:
a) messa in esercizio di unità d’offerta, da intendersi come allestimento di tutte le misure organizzative, gestionali e strutturali necessarie per iniziare l’attività;
b) variazione della capacità ricettiva dell’unità d’offerta, da intendersi come aumento o riduzione della capacità di accoglienza o di erogazione dei servizi o delle prestazioni;

c) trasformazione di unità d’offerta esistenti, da intendersi come modifica della tipologia dell’unità d’offerta tra quelle individuate dalla Regione;
d) trasferimento in altra sede di unità d’offerta esistenti, da intendersi come modifica della sede in cui è svolta l’attività, anche quando ciò avviene all’interno dello stesso stabile o dello stesso Comune ed a prescindere dalla sede legale dell’ente gestore;
e) cambiamento del soggetto gestore, anche per effetto di eventi estintivi di quello precedente: nel caso di persone giuridiche private può trattarsi delle ipotesi di scioglimento, fusione per incorporazione o mediante costituzione di un nuovo ente. Nel caso di enti pubblici, può trattarsi di successione tra enti, anche per
effetto di intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento. Nel caso di soggetti del terzo settore, può trattarsi anche di modifiche dello statuto che intervengano sugli scopi sociali.

 

DOVE E COME PRESENTARLA

La CPE è presentata dall’ente gestore dell’unità d’offerta attraverso il suo Legale rappresentante, che risponde della corretta gestione dell’unità d’offerta e che deve
attestare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente. Il Legale rappresentante deve presentare il certificato penale e, comunque, deve godere della pienezza dei propri diritti civili. Tale dimostrazione deve essere fornita mediante le certificazioni probatorie d’uso.

 

La Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE) è da presentare al Comune dove ha sede l'unità di offerta, che certifichi il possesso dei requisiti previsti.

 

La CPE è presentata, secondo quanto disposto dalla l.r. 3/2008, articolo 15 comma 1, in forma di autocertificazione.
Presentata dal Legale rappresentante dell’Ente Gestore, la CPE deve contenere l’indicazione del soggetto che intraprende l’attività e deve chiaramente indicare:
- la denominazione e la capacità ricettiva dell’unità d’offerta sociale, tra quelle previste nella rete regionale, che si intende mettere in esercizio
- l’ubicazione dell’unità d’offerta sociale
- il titolo di godimento dell’immobile in cui ha sede l’unità di offerta sociale e che sia
compatibile con la destinazione d’uso dello stesso
- la data di inizio attività.

 

Alla CPE vanno inoltre allegate le certificazioni inerenti il possesso dei requisiti soggettivi del Legale rappresentante e la dichiarazione con cui il Gestore attesti il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali e nazionali. Si tratta cioè di una autodichiarazione del Gestore che, opportunamente, dovrà essere formulata in termini formali ed esprimersi in termini non generici, per evidenziare che si tratta di un Gestore responsabile ed informato.

Il Comune, al ricevimento della CPE, verifica la completezza della comunicazione e quella del modello di auto dichiarazione dei requisiti posseduti, nonché la presenza dei certificati dei requisiti soggettivi. In caso di incompletezza, entro il massimo di 30 giorni lavorativi, il Comune fisserà un termine per la presentazione delle integrazioni. Il Comune, effettuate le verifiche di cui al precedente punto 2., richiede alla ASL territorialmente competente la visita di vigilanza che dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Entro 75 giorni dalla richiesta del Comune la ASL dovrà comunicare l’ esito dell’attività di vigilanza, sia al Comune richiedente, per gli eventuali provvedimenti conseguenti, sia al Gestore.

 

La presentazione della comunicazione preventiva determina, da parte del Comune, l’obbligo di verificare la completezza della documentazione allegata e, da parte dell’Asl, l’avvio della prevista attività di vigilanza.

 

La CPE non è sufficiente per operare per conto del servizio pubblico né per porre a carico dello stesso gli oneri derivanti. (vedasi pagina dedicata all'ACCREDITAMENTO)

 

 

>>>SCARICA PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

 

>>>SCARICA REQUISITI MINIMI DI ESERCIZIO E CRITERI REGIONALI  UNITA’ D’OFFERTA SOCIALI 

 

>>>SCARICA  ELUZIONE DELLA RETE UNITA D'OFFERTA MINORI IN DIFFOLTA' DGR XI 2857 DEL 18.02.2020

 

>>>SCARICA REVISIONE AGGIORNAMENTO REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEGLI ASILI NIDO - DGR XI 2929 DEL 09.03.2020

 

>>>SCARICA MODELLO DI COMUNICAZIONE ALLEGATO 1 IN WORD

 

>>>SCARICA MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE ALLEGATO 2 IN WORD

 

>>>FAQ

 

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (1232 valutazioni)